DIRITTO ALLA SALUTE

Cos’è il diritto alla salute? Quando il diritto alla salute si configura come essenziale? La nostra Carta Costituzionale proclama il diritto alla salute nell’art. 32 che è sancito come “diritto fondamentale dell’individuo”. È immediato e di facile comprensione il valore che i Costituenti hanno conferito a questa materia: non si parla di cittadini, di italiani, o di altre categorizzazioni rispetto allo status giuridico della persona, si fa riferimento all’individuo in generale. Questa precisazione è necessaria poiché questo studio fa riferimento all’efficienza delle prestazioni sanitarie e al costo connesso; parametri che sono quantificabili anche in relazione alla base di popolazione da coprire.

Il termine “individuo” pertanto mette in evidenza come il sistema italiano sia incentrato su un modello assistenzialistico poiché valorizza la generale condizione di essere umano e non, solamente, quella di cittadino italiano o europeo. Aspetto, questo, che incrementa il capitolo di spesa sanitaria.

Riguardo, invece, il termine “fondamentale” utilizzato nell’art. 32 la dottrina non è unanime nella sua interpretazione. Si può individuare un indirizzo che rileva in questo termine i requisiti di essenzialità e inviolabilità; altri Autori, invece, ravvisano che la fondamentalità del diritto alla salute è da cogliere soprattutto nelle ipotesi di contrasto con altri diritti catalogati nella Carta Fondamentale. Quest’ultima interpretazione è senza dubbio quella prevalente e maggioritaria in giurisprudenza. Intesa in tal modo, il termine “fondamentale” diventa un necessario strumento al servizio dell’interprete, dello studioso e del tecnico per dirimere controversie nel caso di antinomie laddove il contrasto fra due principi costituzionalmente garantiti si risolve a favore di quello qualificato come fondamentale.

Come si identifica il diritto alla salute e si relaziona con il concetto di benessere? Nel caso di specie bisogna far riferimento al contrasto derivante tra il vincolo di spesa dettato dal novellato art. 81 Cost. che ha veicolato i dettami del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nella nostra Costituzione, e il già citato art. 32 Cost. La Corte Costituzionale ha affermato più volte, nel corso degli anni, la necessità di effettuare il bilanciamento tra valori costituzionali. La Corte Costituzionale ha sempre fatto presente però che questa operazione vuole la attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sempre al diritto alla salute, non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari. È possibile individuare un “nucleo essenziale” del diritto alla salute che comprende gli aspetti di cui non si può, in nessun caso, essere privati, pena la violazione del dettato costituzionale, che viene sanzionata con l’illegittimità delle norme che si pongano in contrasto con esso (ex plurimis, Corte Cost. sent. n. 309/1999, n. 252/2001, n. 354/2008).

Come si è evoluto e come si sta evolvendo il concetto di salute? L’indirizzo evolutivo della gestione del paziente è volto, pertanto, verso un modello che non rientra strettamente in ciò che è considerato “nucleo essenziale” del diritto alla salute ma verso una accezione più ampia di salute. Le definizioni di salute fornite da studiosi e organismi internazionali sono molteplici, il denominatore comune che si può individuare nell’evoluzione stessa di questo concetto è relativo al fatto che non si deve valutare solamente l’assenza di malattia o infermità ma la realizzazione di uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale. Possiamo rilevare, infatti, che si è passati da una analisi fisiologica dell’individuo alla collocazione dell’individuo nel contesto ambientale e sociale. Proprio il contesto sociale e ambientale è quell’aspetto su cui focalizzarsi per comprendere la portata dinamica della salute nella nostra società.

Come il diritto alla salute si relaziona al concetto di benessere? Come già accennato l’evolversi della società ha portato all’affermazione di nuovi diritti e ad una espansione di diritti fondamentali già esistenti. È facile intuire come questo processo avvenga e si sviluppi: una società rurale presenta bisogni e priorità differenti di una società in cui il terzo settore è preminente. Inoltre, è ineluttabile la condizione di attenzione all’estetica nella nostra società. Questa problematica meriterebbe un approfondimento che, sicuramente, non è di mia competenza ma attinente alle scienze sociologiche e psicologiche: i modelli estetici propagati attraverso i mass-media, talvolta, specialmente in fasce di popolazione più vulnerabili come gli adolescenti, assolutizzano degli stereotipi estetici che diventano il riferimento in un dato momento storico. Questa è una delle condizioni che concorrono a quel binomio benessere fisico-benessere psicologico che concorrono all’espansione del concetto di salute. Un altro aspetto, meno problematico rispetto a quello appena esposto, è quello relativo all’evoluzione della società verso modelli “virtuosi” di organizzazione della propria vita. Registriamo, quindi, una maggiore attenzione verso lo sport, l’alimentazione sana e la cura del corpo in generale.

Come è possibile conferire maggiore effettività al concetto di salute nella sua accezione più ampia? Riprendendo la definizione di salute fornita dall’OMS in cui si afferma che “la salute è uno stato di completo benessere volto a un globale benessere fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale” è facile intuire come il perseguimento dello stato di salute non passi solo da pratiche mediche somministrate durante i periodi di malattia ma durante l’intero svolgimento della vita. Il discorso naturalmente è complesso è comporta un bilanciamento necessario con altri diritti. Possiamo affermare che quanto sopra esposto sia la direzione da seguire ed interessa sempre più persone, tuttavia, una totale realizzazione del concetto proposto dall’OMS risulta per certi versi utopistico. Il termine critico, a mio avviso, è “completo benessere”, mi pare più opportuno sostenere che nella nostra società ci sia una notevole attenzione ad aspetti del benessere che esulano dalla assenza di malattia e che si focalizzano sul benessere derivante dalla cura del corpo e dalla corrispondenza a un canone di bellezza. Tuttavia, gli aspetti critici sono molteplici: ad esempio un modello di società improntato sulla produttività esasperata e la frenesia quotidiana tralascia, sicuramente, una parte della definizione proposta dall’OMS. Se dovessimo scendere nel dettaglio gli aspetti critici da analizzare sarebbero infiniti, sia in tema di bilanciamento con altri diritti, sia in tema di piena realizzazione di un concetto di salute esteso. Possiamo affermare con certezza, però, che il concetto di salute nella nostra società è sicuramente teso ad inglobare i molteplici aspetti del benessere personale.

Sinteticamente, in questo intervento, sono stati tracciati i canoni della salute nel nostro Ordinamento, individuando quei valori costituzionali preposti alla tutela della salute degli individui, e l’evoluzione interpretativa che ne ha dato la giurisprudenza. È indubbio che la portata sociale del concetto di salute, includendo gli aspetti psicologici e di percezione di sé stessi, siano stati accolti nell’interpretazione e nell’evoluzione della tutela della salute nel tessuto giuridico italiano.

L’obiettivo cui puntare è, pertanto, un’apertura normativa verso i servizi estetici non di tipo medico. Questo non deve essere inteso come un tentativo di allargare il catalogo dei trattamenti erogati dal sistema sanitario nazionale ma come una tutela maggiore di chi si sottopone a trattamenti estetici e di chi li eroga.

Questa evoluzione è necessaria per porre l’accento sui rischi derivanti da trattamenti erogati in maniera non conforme alla legge. L’educazione alla salute è fondamentale per tutelare il settore estetico da una cultura improntata al consumo di massa dei trattamenti estetici e prevenire, in tal modo, che i fruitori del servizio diventino vittime di pratiche nocive per la salute.

Tanto è già stato fatto dal nostro Legislatore, c’è una chiara distinzione tra la somministrazione di trattamenti estetici di tipo medico (e.g. somministrazione di farmaci) e trattamenti che, invece, possono essere somministrati nei centri di bellezza; tuttavia, una mancanza di cultura della salute alimenta in maniera pericolosa e preoccupante situazioni di abusivismo e di somministrazione di trattamenti da parte di tecnici non qualificati.

Dr. Damiano Fuschi, PhD
Post-doc researcher in public comparative law – University of Pavia
Visiting researcher University of California Los Angeles (UCLA)