15 Giu SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER I DIPENDENTI?
Per il nostro ordinamento, ogni azienda che conti almeno un lavoratore (vale per i dipendenti, ma vale anche per persone a chiamata, soci lavoratori, stagisti, tirocinanti, volontari, ecc.) è soggetta all’obbligo di redigere un DVR (Documento di Valutazione Rischi) specifico per la propria attività.
Anche i centri estetici, dunque, sono tenuti ad effettuare una valutazione dei rischi presenti, in modo da individuare e disciplinare poi le adeguate misure di prevenzione e protezione ed eliminare (o contenere al minimo) le situazioni di pericolo.
È appena il caso di evidenziare che in caso di omessa redazione del DVR il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
Il DVR obbligatorio è in capo al datore di lavoro, il quale è inoltre tenuto (in base all’articolo 2 del D.Lgs. 81/08) a:
- considerare capacità e condizioni dei lavoratori, al momento di affidare i rispettivi compiti, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento;
- fornire adeguati e idonei DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsti;
- nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, ove prevista.
Al tempo stesso, lavoratrici e lavoratori sono obbligati a:
- partecipare ai corsi di formazione;
- utilizzare sempre e in modo appropriato i DPI, ove previsti;
- sottoporsi alle visite mediche, se previste dalla valutazione dei rischi;
- segnalare subito al datore di lavoro eventuali deficienze di mezzi, DPI e situazioni di pericolo.
Ma vediamo alcuni esempi concreti che riguardano i centri estetici.
Un rischio comune, che può emergere dal DVR, è quello legato all’esposizione ad agenti chimici. L’utilizzo di prodotti cosmetici, smalti, creme, solventi, disinfettanti ecc., infatti, può portare a conseguenze sulla pelle (arrossamenti, prurito, secchezza, desquamazione), ed a livello respiratorio (tosse, lacrimazione, starnuti persistenti, difficoltà a respirare)
Oltre a quelli chimici, anche l’esposizione ad agenti biologici va attentamente valutata. Nel corso di attività come massaggi o trattamenti, ad esempio, il contatto diretto con il cliente può esporre il lavoratore a liquidi biologici (sebo, sudore o ad infezioni causate dalla presenza di ferite, micosi, eccetera) per cui l’adozione di dispositivi di protezione individuale può fare la differenza.
Un’altra tipologia di rischio che può risultare dal DVR di un centro estetico, è rappresentata dal sovraccarico biomeccanico. Molte azioni possono comportare, ad esempio, una postura non ottimale e un eccessivo sovraccarico degli arti superiori. Occorre organizzare adeguatamente lo spazio di lavoro, gli elementi d’arredo e le attrezzature, considerando anche le caratteristiche della persona che opera in quell’ambiente.
Tra gli agenti fisici, uno dei rischi rilevanti da considerare nel DVR di un centro estetico è quello relativo alle radiazioni ottiche artificiali (ROA). L’utilizzo di apparecchiature laser per l’epilazione o per la rimozione di tatuaggi rappresenta un pericolo che richiede sicuramente la protezione del lavoratore con specifici DPI, tra cui senza dubbio gli occhiali protettivi.
Infine non va trascurato il rischio legato alla possibile presenza di lavoratrici gestanti, essendo un’attività svolta in gran parte da persone di sesso femminile.
Altro aspetto fondamentale è legato alla formazione dei lavoratori. Essa permette, infatti, di avere degli strumenti in più per applicare le corrette procedure, conoscere e riconoscere le situazioni di rischio, sapendo come affrontarle nel modo giusto.
Il tema della sicurezza sul lavoro e le norme ad esso connesse è di grande attualità anche per un altro aspetto, frequentemente oggetto di cronaca giornalistica, che coinvolge direttamente il datore di lavoro e che riguarda gli impianti di videosorveglianza nei centri estetici, il più delle volte installati, anziché per reali motivi di sicurezza, per monitorare l’attività e la produttività dei dipendenti.
La materia è disciplinata dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla normativa inerente al trattamento dei dati personali (GDPR), secondo le quali è vietata l’installazione delle telecamere e delle apparecchiature similari, al fine di controllare a distanza l’operato dei dipendenti. La violazione di quanto disposto dallo statuto dei lavoratori comporta una contravvenzione che prevede la pena alternativa dell’ammenda da 154 a 1549 euro o dell’arresto da 15 giorni ad un anno.
Al datore di lavoro, in assenza di consenso dei sindacati o autorizzazione della DTL non basterà presentare una comunicazione ai dipendenti e farsi da questi autorizzare. La liberatoria dei lavoratori, infatti, non ha alcun valore legale e, quindi, non serve a eliminare il reato commesso dal datore; e ciò vale anche quando la videosorveglianza è eseguita per gli scopi consentiti dalla legge, ad esempio, contro i furti (cfr. Cass. Pen. sent. n. 1733 del 17.01.2020).
L’installazione di telecamere e di apparecchiature in grado di registrare è permessa solo ed esclusivamente ai fini di garantire un efficiente grado di sicurezza nonché per assicurare l’integrità e la sicurezza dei beni aziendali, purché siano rispettati i seguenti parametri:
- fornire ai lavoratori l’informativa sul trattamento dei dati;
- nominare un responsabile del trattamento dei dati;
- installare un impianto che riprenda i dipendenti unidirezionalmente;
- affissione di cartelli informativi circa la presenza di videocamere;
- adozione degli strumenti idonei a consentire la conservazione delle immagini per un intervallo di tempo che va dalle 24 alle 48 ore;
- predisposizione dele misure idonee dirette a garantire l’accesso alle immagini al solo personale autorizzato;
- autorizzazione per l’installazione di apparecchi di sorveglianza a distanza, ottenuta dalla sigla di un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza presso la DTL.
Infatti, qualora le videocamere fossero installate in punti di ripresa idonei a riprendere uno o più lavoratori nel pieno dell’esercizio delle mansioni a cui sono adibiti, occorre procedere a siglare un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, deve chiedere l’autorizzazione alla DTL, per l’installazione di apparecchi di sorveglianza a distanza.
Se gli impianti sono installati per motivi di “sicurezza sul lavoro” l’istanza deve essere corredata dagli estratti del DVR dai quali risulta che l’installazione degli strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
Il tema è stato oggetto di numerose pronunce anche da parte dei giudici di merito. Emblematica, si è rivelata la questione che ha coinvolto un centro estetico e di benessere, in cui il titolare aveva proceduto all’installazione di telecamere dirette a verificare, se effettivamente i dipendenti applicassero o meno sconti non previsti alle tariffe normalmente applicate. Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto illegittimo il comportamento adottato dal datore di lavoro in ordine al controllo a distanza di una lavoratrice di un centro estetico posto in essere senza autorizzazione e senza alcuna comunicazione al personale; nel caso in esame, risultavano infatti violate tutte le prescrizioni previste dalla normativa (art. 4 St. Lav.), essendo emerso che, a totale insaputa della dipendente, il datore di lavoro, al fine di accertare l’applicazione alla clientela da parte di quest’ultima di tariffe scontate non previste, aveva sottoposto il locale di ingresso del centro estetico a videosorveglianza, per almeno dieci giorni, monitorando costantemente le operazioni ed i movimenti della lavoratrice, senza aver prima ottenuto l’obbligatorio accordo in sede sindacale né tantomeno l’autorizzazione ministeriale. (cfr. Trib. Bergamo, Sez. Lavoro, 5.3.2020, n.9).
Maurizio Bianco, Avvocato del Foro di Torino, collabora da tempo con associazioni datoriali e fornisce assistenza e consulenza a imprese e dipendenti in materia di diritto del lavoro.